25 MARZO 2020. UNA RIFLESSIONE
Sono passati quattro anni (anni complicati) dall’entrata in vigore della Legge sulla Promozione della Lettura. Il 25 marzo 2020, in piena pandemia. Una legge necessaria, volta a sostenere la diffusione della lettura, in diversi modi. Sicuramente insufficiente, con carenze e punti da rivedere, ma qualche cosa buona l’ha fatta.
Una delle modifiche più importanti introdotte è la limitazione dello sconto sui libri che passa dal 15 al 5% per tutti gli operatori del mercato, librerie fisiche e online, salvo momenti eccezionali, le promozioni che una sola volta l’anno gli editori possono fare.
Sarebbe il momento di fare qualche considerazione, dare uno sguardo agli intenti e ai risultati.
Articolo 2: Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura
Si prefigge di diffondere l’abitudine alla lettura (gli indici resi noti dall’Istat non sono allegri), promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie (per le biblioteche non si è ancora riusciti a tornare ai livelli del 2019, quando il 15% degli italiani le frequentava, nel 2022 eravamo al 10%, covid gratias ma non solo), valorizzare la diversità dell’offerta editoriale (le concentrazioni editoriali sono aumentate), promuovere la dimensione interculturale e plurilingue nelle istituzioni e nelle biblioteche (nella nostra regione abbiamo visto diversi progetti)
favorire la lettura nella prima infanzia (qua grosso modo ci siamo), promuovere la lettura nelle strutture assistenziali per anziani, negli ospedali, negli istituti penitenziari.
Art 3: I patti per la lettura. Patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. Sono sorti, ok, ma sono realmente vissuti a tal fine, coinvolgono pubblico e privati?
Art 4: Capitale italiana del libro. il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Dotazione: 500 mila euro. Nel 2024 sarà la volta di una località priva di biblioteca, tirem innanz.
Art. 5.
(Promozione della lettura a scuola). Anche qua torniamo alla annosa vicenda delle biblioteche scolastiche, del loro funzionamento, della presenza di personale qualificato. Non ci pare siano stati grossi passi avanti.
Articolo 6: Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale
Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura».. La Carta della cultura è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri.
BELLA IDEA! Peccato non sia ancora stata messa in funzione!
Art. 8.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere)
Riguarda la limitazione dello sconto sui libri che passa dal 15 al 5% per tutti gli operatori del mercato, librerie fisiche e online, osservata, va bene, ma ancora capace di offrire scappatoie attraverso interpretazioni dei vari codicilli
Art. 9.
(Qualifica di « libreria di qualità »)
Bene, alla fine siamo arrivati ad averlo l’ALBO, che sicuramente qualifica chi ottiene la menzione, salvo poi non avere effetti pratici per le librerie. In altri Paesi fare parte di un albo simile permette di avere corsie preferenziali nel campo delle forniture alle biblioteche, tutele per quanto riguarda gli affitti, spesso sono le sole librerie destinatarie degli aiuti di stato…
RESTA ANCORA TANTO DA FARE! Soprattutto nel campo della promozione, per fare risalire gli indici di lettura, in costante diminuzione. A livello centrale, ma non solo: ogni singola amministrazione dovrebbe dedicarsi a questa emergenza.
TROVATE L’ARTICOLO QUI: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01142506.pdf
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